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Legge 17/12/1971 n. 1158
13) le modalità per la determinazione delle innovazioni, degli ammodernamenti e dei completamenti da apportare all'opera nei limiti dell'accantonamento di cui al punto precedente;
14) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, la cui composizione è stabilita con la detta convenzione, delle eventuali controversie tra lo Stato, l'ANAS, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli altri enti pubblici da una parte, e la società concessionaria dall'altra, relative all'applicazione della presente Legge e della convenzione.
Art. 8 Tutti gli atti ed i contratti che saranno posti in essere per la costruzione e l'esercizio dell'opera oggetto della presente Legge sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura. Gli onorari notarili e gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari inerenti agli atti indicati nel comma precedente sono ridotti ad un quarto.
Art. 9 L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere le partecipazioni azionarie di cui all'articolo 1 fino a concorrenza della somma di Lire due miliardi e cinquecento milioni. Per far fronte al suindicato onere l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato utilizzerà la quota di spesa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della Legge 25 ottobre 1968, n. 1089. L'Azienda nazionale autonoma delle strade è del pari autorizzata ad assumere le medesime partecipazioni azionarie fino a concorrenza della somma di lire due miliardi e mezzo. Per far fronte al suindicato onere verrà ridotto di pari importo il contributo dello Stato a favore della ANAS per l'anno 1972 e conseguentemente verranno ridotti degli importi di milioni mille, milioni 500 e milioni mille, rispettivamente gli stanziamenti dei capitoli numeri 503, 504 e 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente Legge. Con successiva Legge sarà provveduto al finanziamento delle opere accessorie e di quelle necessarie per l'adeguamento dei tracciati e degli impianti ferroviari e stradali alle esigenze dell'attivazione del nuovo collegamento sullo stretto di Messina, in base ai piani urbanistici delle zone interessate, approvati, previo opportuno coordinamento, dalle regioni Sicilia e Calabria, in base alle rispettive competenze. Con la stessa Legge si provvederà alle modalità di attribuzione delle aree di risulta derivanti dallo spostamento delle attrezzature viarie e ferroviarie che andranno a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni. I piani di cui al sesto comma del presente articolo saranno approvati prima della emanazione del Decreto di cui al terzo comma dell'articolo 4.
Art. 10 In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente Legge, la regione Calabria e la regione Sicilia provvederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti all'atto della nomina del consiglio di amministrazione. L'eventuale ritardata nomina da parte delle regioni interessate non invalida le deliberazioni del consiglio di amministrazione stesso. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 dicembre 1971 SARAGAT Colombo - Lauricella - Viglianesi - Giolitti - Preti – Ferrari - Aggradi - Attaguile
- Piccoli – Bosco Visto, il Guardasigilli: Colombo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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